L’Ufficio Stato Civile si occupa della trasmissione ai Comuni italiani degli atti di nascita, matrimonio, unione civile, decessi relativi ai cittadini italiani per la relativa trascrizione in Italia.
L’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo (certificato di stato civile, cittadinanza, contestuale o cumulativo).
Per avere diritto a registrare gli atti di Stato Civile e/o ad ottenere i relativi certificati da parte degli Uffici di Stato Civile, il/la cittadino/a italiano/a che ha fissato la sua residenza all’estero deve essere iscritto/a all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
Si ricorda inoltre che i/le cittadini/e italiani/e residenti nella Circoscrizione Consolare sono tenuti a comunicare al Consolato Generale di Lugano tutte le variazioni dei dati anagrafici, per consentire di eseguire gli aggiornamenti presso i competenti Comuni italiani.
Tutte le richieste all’ufficio di stato civile occorre siano inoltrate tramite corrispondenza postale (si rammenta che gli ATTI DI STATO CIVILE sono SEMPRE NECESSARI IN FORMATO ORIGINALE, le fotocopie NON possono essere accettate): si segnala in particolare che non è possibile effettuare richieste inerenti allo stato civile utilizzando il Portale Fast It – Servizi consolari on-line (dedicato unicamente alle richieste di iscrizione all’A.I.R.E e di Variazione di indirizzo nel Canton Ticino).
Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i/le cittadini/e residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:
- Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
- Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;
- Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.
ATTENZIONE: le istruzioni inerenti alla richiesta di trascrizione degli atti di stato civile ed alla trasmissione delle sentenze presenti su questo sito web fanno esclusivamente riferimento agli eventi di stato civile verificatisi o alle sentenze pronunciate nella circoscrizione consolare di competenza, ovvero il Canton Ticino: per comprendere come occorre che gli atti di stato civile verificatisi o le sentenze pronunciate in altra circoscrizione consolare debbano essere correttamente formalizzati (legalizzati/tradotti) affinchè possano essere trascritti presso il/i competente/i Comune italiano/i occorre fare riferimento alle istruzioni presenti sul sito web della Rappresentanza diplomatico/consolare italiana competente per il luogo ove l’atto di stato civile è stato formato o la sentenza pronunciata: al fine della corretta individuazione di tale competente sede si potrà utilizzare la funzione Trova il tuo consolato di competenza presente sul Portale Fast It – Servizi consolari on-line.
In Svizzera, esclusivamente per i/le cittadini/e in possesso della sola cittadinanza italiana:
gli atti di stato civile (nascita, matrimonio/unione civile, morte) vengono trasmessi in automatico al Consolato Generale da parte delle competenti Autorità locali (in conformità all’accordo bilaterale del 16 novembre 1966). L’ufficio consolare provvede quindi alla relativa trasmissione ai Comuni italiani, per la relativa trascrizione.
Per i/le cittadini/e italiani/e in possesso anche della cittadinanza elvetica:
gli atti di stato civile (nascita, matrimonio/unione civile, morte) NON vengono ricevuti da parte delle competenti Autorità locali. Gli/le interessati/e dovranno pertanto provvedere all’invio degli ORIGINALI – le fotocopie NON possono essere accettate – degli atti all’ufficio consolare, corredati dai relativi moduli di richiesta.
Gli originali degli atti e delle sentenze trasmesse per il tramite dell’ufficio consolare saranno custoditi agli atti della sede e non potranno essere restituiti.
Si rammenta inoltre che gli atti e le sentenze possono essere presentati con richiesta di trascrizione anche direttamente al Comune italiano competente (art. 12, DPR 396/2000).