Trasmissione dell’atto di matrimonio/unione civile ai Comuni italiani
Contrarre matrimonio in Svizzera
Contrarre matrimonio in Italia: necessarie pubblicazioni matrimoniali
Si fa presente che, in conformità a quanto prescritto dalle Autorità elvetiche in materia di esclusività di esercizio di funzioni di stato civile, è fatto divieto alle Rappresentanze diplomatico/consolari straniere in Svizzera di esercitare le predette funzioni (Nota Autorità Elvetica). Pertanto, i matrimoni NON possono essere celebrati presso questo Consolato Generale.
Ne consegue dunque che i matrimoni potranno essere contratti in questa circoscrizione consolare unicamente presso gli uffici circondariali dello stato civile del Cantone Ticino. Si suggerisce a tal proposito di indirizzare ogni eventuale richiesta di informazioni direttamente alle competenti Autorità locali (v. Matrimonio in Svizzera).
Trasmissione dell’atto di matrimonio/unione civile:
I matrimoni contratti all’estero devono essere registrati presso l’ufficio di stato civile del Comune italiano competente.
Esclusivamente per i/le cittadini/e in possesso della sola cittadinanza italiana:
- le Autorità locali trasmettono d’ufficio al Consolato Generale l’atto di matrimonio (o in Italia: Unione Civile);
Per i/le cittadini/e italiani/e in possesso anche della cittadinanza elvetica:
- gli atti di stato civile non sono trasmessi in automatico. Gli interessati dovranno pertanto provvedere ad inoltrare per corrispondenza l’ORIGINALE – le fotocopie NON possono essere accettate – dell’“Estratto dell’Atto di matrimonio (CIEC)”compilando e sottoscrivendo il relativo modulo di richiesta (matrimonio – unione civile). L’originale dell’atto sarà custodito in sede e non potrà essere restituito.
I documenti saranno poi trasmessi al/ai Comune/i di iscrizione AIRE competente/i alla trascrizione dell’atto o dell’unione civile.
Matrimonio in Svizzera
Il/la cittadino/a italiano/a regolarmente iscritto/a all’A.I.R.E. che intende contrarre matrimonio innanzi alle Autorità locali, non deve rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio, poiché queste non sono richieste dalle Autorità svizzere. (Art. 110 del D.P.R. 396/2000 che abroga il secondo comma art.115 del C.C. e Sentenza del Consiglio di Stato n. 3105/07).
La procedura matrimoniale è infatti interamente sottoposta alla normativa locale, per cui sarà l’ufficiale dello stato civile svizzero ad indicare la documentazione da presentare e l’iter da seguire.
N.B. Secondo la normativa italiana le donne coniugate mantengono sempre il cognome da nubile. Si suggerisce pertanto di valutare attentamente la possibilità di assumere il cognome di famiglia (coniuge) come da prassi in Svizzera, per evitare di incorrere in una doppia identità tra i dati registrati nell’ anagrafe italiana ed in quella svizzera.
Scelta del regime di separazione dei beni
Poiché gli atti di matrimonio – ad esclusione dei/lle cittadini/e in possesso anche della cittadinanza elvetica – vengono trasmessi d’ufficio a questo Consolato da parte delle locali Autorità, al momento della trasmissione al/ai competente/i Comune/i in Italia non sarà possibile eleggere la scelta del regime di separazione dei beni, che verrà pertanto considerato in comunione.
È comunque possibile avvalersi del tramite dell’ufficio di stato civile del Consolato per trasmettere le convenzioni relative al regime patrimoniale della famiglia: sarà sufficiente inviare l’originale dell’atto redatto da un notaio esercitante in Svizzera, corredato da “apostille”, che verrà inoltrato al Comune italiano ove risulta trascritto l’atto di matrimonio, variando di fatto il regime da comunione a separazione dei beni. Si fa presente inoltre che – come per tutti gli atti redatti all’estero da far valere in Italia – se non in lingua italiana, sarà obbligatorio presentare la corrispondente traduzione asseverata presso un Tribunale italiano o legalizzata dalla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana in Svizzera (N.B. Il Consolato Generale di Lugano non possiede la lista di traduttori di riferimento in quanto la lingua ufficiale del Cantone Ticino è l’italiano).
In alternativa l’atto inerente la scelta di regime di separazione dei beni potrà essere redatto anche presso il Consolato Generale, previo appuntamento da concordare tramite e-mail al competente ufficio notarile (notarile.lugano@esteri.it).
Matrimonio in Italia – Richiesta di pubblicazioni matrimoniali (art. 51, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)
- Cittadine/i italiane/i residenti in Canton Ticino: le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste al Consolato Generale d’Italia a Lugano.
- Se uno dei due nubendi risiede in Canton Ticino e l’altro in Italia (anche se di cittadinanza straniera): la richiesta di pubblicazioni può essere presentata al Comune italiano di residenza oppure al Consolato Generale d’Italia a Lugano (le pubblicazioni saranno effettuate da entrambe le Autorità).
- Se uno dei due nubendi risiede in Canton Ticino e l’altro in altra Circoscrizione consolare: le pubblicazioni potranno essere richieste ad una delle due Rappresentanze diplomatiche o consolari di residenza (le pubblicazioni saranno effettuate da entrambe le Rappresentanze).
Le pubblicazioni matrimoniali saranno pubblicate sull’Albo consolare online per un periodo di almeno 8 giorni consecutivi ed il matrimonio potrà essere celebrato trascorsi i 3 giorni successivi alla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.
È possibile richiedere le pubblicazioni di matrimonio tramite e-mail (statocivile.lugano@esteri.it) posta elettronica certificata (con.lugano.anagrafe@cert.esteri.it – ricevibile unicamente da account di posta elettronica certificata) oppure tramite corrispondenza, inviando con congruo anticipo (2/3 mesi prima della prevista data di celebrazione)* la seguente documentazione:
- formulario di richiesta di pubblicazioni di matrimonio;
- fotocopia dei documenti d’identità dei nubendi;
- se trattasi di matrimonio concordatario (religioso con effetti di stato civile) occorre presentare il modello X – “richiesta pubblicazioni di matrimonio” formulata dal responsabile religioso incaricato (parroco, ministro di culto, etc.)
E, nel caso in cui uno dei nubendi sia di cittadinanza straniera, la documentazione elencata nel formulario di richiesta di pubblicazioni di matrimonio.
N.B. per i/le cittadini/e svizzeri/e è richiesta la presentazione dell’originale del certificato di “capacità matrimoniale” (ai sensi della Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980) con indicazione della paternità e maternità. Nel caso in cui tale ultimo dato non sia riportato, occorrerà presentare anche l’originale dell’atto di nascita in formato plurilingue CIEC.
*NB: si consiglia alle persone che siano nate o che abbiano celebrato precedenti matrimoni/unioni civili in Comuni di grandi dimensioni, d’inoltrare la richiesta di pubblicazioni matrimoniali almeno 6 mesi prima della prevista data di celebrazione, in quanto di sovente tali Comuni trasmettono a quest’ufficio la necessaria documentazione per procedere alle stesse (copie integrali di atti di stato civile) dopo alcuni mesi, e ciò potrebbe causare ritardi e rendere necessario lo spostamento della data del rito, non imputabile nè dipendente dall’ufficio consolare.