Assistenza Consolare
Il servizio di assistenza sociale è destinato ai cittadini italiani che versano in una situazione di indigenza. I cittadini italiani possono ricevere dal Consolato un aiuto economico o di altro tipo per superare una momentanea difficoltà.
Assistenza Sanitaria
Attraverso le Convenzioni stipulate dai Consolati con ospedali ed altre istituzioni, i cittadini italiani indigenti, residenti nella circoscrizione, possono usufruire di cure ambulatoriali, ricoveri ospedalieri ed assistenza farmaceutica.
Convenzioni ad hoc possono essere stipulate con istituzioni che possono prendersi cura di connazionali anziani ed indigenti che, non essendo autosufficienti, hanno bisogno di assistenza infermieristica e psicologica continua.
Rimpatrio delle Salme
In caso di decesso di connazionali residenti all’estero in stato di accertata indigenza, il Consolato o l’Ambasciata contattati potranno prestare assistenza ai familiari indigenti, residenti all’estero, del connazionale deceduto, mediante rimborso totale o parziale delle spese funebri sostenute in loco, regolarmente documentate.
Rimpatri Sanitari ed Economici
Gli interventi della Farnesina, in collaborazione con gli enti territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Unità Sanitarie Locali, Servizi Sociali), riguardano:
- connazionali emigrati, che si trovano nella necessità di rientrare in Italia in via definitiva per motivi economici o sanitari;
- minori in stato di abbandono;
- malati di mente (la procedura in questo caso e’ assai complessa, perchè richiede la presenza di uno o più accompagnatori qualificati, nonchè il reperimento di ospedali specializzati);
- cittadini italiani al termine della detenzione o espulsi;
- anziani soli per i quali viene richiesto il ricovero in case di riposo in Italia;
- ammalati gravi che non possono essere curati in loco per mancanza di idonee strutture.
I rimpatri a carico dell’Erario sono limitati ai casi di comprovata indigenza verificati dalla rete diplomatico-consolare; in tutti gli altri casi il rimpatrio avviene previa sottoscrizione di prestiti con promessa di restituzione all’Erario.
Protezione Consolare
Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, numerosi interventi riguardano i cittadini che incorrano in problemi con la giustizia locale o che rimangano coinvolti in incidenti; la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé; l’assistenza a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio, portandolo con sé all’estero.
Per gli incidenti occorsi all’estero, le Rappresentanze diplomatico-consolari si assicurano che i cittadini ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.
Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in un paese straniero, il Consolato può:
- effettuare visite consolari al detenuto ( su richiesta dell’interessato);
- indicare un eventuale legale;
- curare i collegamenti con i familiari in Italia;
- provvedere ad assicurare al detenuto, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica, alimenti, libri e giornali;
- intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi bilaterali ad hoc;
- intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie.
Il Consolato non può:
- intervenire in giudizio per conto del connazionale;
- pagare le spese legali del detenuto.
La Sottrazione internazionale di minori
La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.
Il solo strumento cogente a disposizione del genitore connazionale per il recupero del minore è la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 (Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia). In caso di non applicabilità della Convenzione, il Ministero attua appieno le sue funzioni istituzionali modulando gli interventi in relazione alla specificità dei casi.
Ricerche di connazionali all’estero
Sulla base della Legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, nessun ente pubblico può diffondere informazioni su persone a privati cittadini senza il consenso degli interessati.
Pertanto, una volta individuata la persona cercata, il Ministero degli Affari Esteri chiede il consenso dell’interessato/a ad informare chi ha inoltrato la richiesta di notizie.