Riconoscimento in Italia delle sentenze di divorzio e di separazione
Le sentenze di divorzio/separazione pronunciate all’estero non sono considerate automaticamente valide in Italia.
Il/la cittadino/a interessato/a a far riconoscere in Italia una sentenza di divorzio o separazione avvalendosi del tramite del Consolato dovrà provvedere all’inoltro per corrispondenza all’ufficio di stato civile della seguente documentazione :
1. sentenza definitiva, con relativo timbro del passaggio in giudicato (da richiedere al Tribunale straniero competente – v. Fac-simile timbri di conformità). La sentenza dovrà essere in ORIGINALE o COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE (che rimarrà agli atti della sede e non potrà essere restituita) e nella forma integrale; se non in lingua italiana, dovrà essere tradotta da un traduttore di riferimento del Consolato italiano dove la sentenza è stata emessa o effettuata presso un Tribunale italiano;
2. sulla sentenza dovrà comparire l’Apostille (v. Fac-simile) rilasciata sulla base della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Per le sentenze emesse in Canton Ticino questa legalizzazione viene apposta dalla Cancelleria di Stato di Bellinzona.
N.B. nel caso in cui si optasse per l’attestazione di copia conforme all’originale da parte di un notaio elvetico, le apostille da dover far apporre dovranno essere due: una afferente alla Pretura che ha emesso il dispositivo e l’altra al notaio che ha certificato la copia conforme all’originale;
3. compilare in ogni parte i MODULI di richiesta;
4. allegare copia di un documento d’identità (passaporto o carta d’identità) in corso di validità.