I cambiamenti e le modifiche di nome o cognome sono disciplinati dagli artt. 84 e succ. del D.P.R. 396 del 3.11.2000.
Il/la cittadino/a che intenda cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato/a dal Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo dove è registrato l’atto di nascita. L’istanza può essere presentata unicamente da cittadini/e italiani/e.
Per i/le cittadini/e italiani/e residenti all’estero, l’istanza può essere presentata personalmente oppure avvalendosi del tramite del Consolato.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da solide e significative motivazioni, adeguatamente documentate.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del/la richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita o nel luogo di sua residenza.
Svolta l’istruttoria di rito (vedasi Procedura), qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il/la richiedente sarà autorizzato/a, con decreto del Prefetto, a far affiggere un avviso contenente il sunto della domanda – per trenta giorni consecutivi – all’albo pretorio del comune di nascita e/o residenza (e sull’Albo consolare se per tramite del Consolato). Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
Trascorso tale termine senza che sia stata fatta opposizione, il/la richiedente (personalmente o per tramite del Consolato) presenterà alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti l’eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto definitivo di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome, che dovrà essere annotato a margine dell’atto di nascita dal Comune italiano dove l’atto stesso risulta trascritto. A conferma dell’avvenuta annotazione da parte del Comune sarà possibile il rilascio dei nuovi documenti d’identità con i dati anagrafici aggiornati.
I/le cittadini/e italiani/e che abbiano cambiato o modificato il nome o il cognome in Svizzera continueranno a comparire nei registri italiani con il nome o il cognome d’origine, fino ad eventuale modifica effettuata anche nell’ordinamento italiano, sempre tramite la stessa procedura.
L’istanza può essere presentata personalmente oppure per il tramite del Consolato, compilando dettagliatamente e sottoscrivendo:
- Istanza di cambiamento/modifica nome o cognome per maggiorenni
- Istanza di cambiamento/modifica nome o cognome per minorenni
Alla domanda vanno allegate:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione che confermi le proprie generalità, la cittadinanza italiana, la residenza e lo stato di famiglia, l’inesistenza di carichi pendenti in Italia e la conformità della procedura alle leggi locali;
- dichiarazione di assenso di eventuali cointeressati (es. genitori, consorte, figli maggiorenni, conoscenti), accompagnata dalla fotocopia di un loro documento di identità;
- fotocopia del proprio passaporto o carta identità italiana in corso di validità;
- nel caso in cui la modifica del nome/cognome sia già avvenuta per l’ordinamento svizzero: documentazione originale di cambio del nome e/o cognome effettuato in Svizzera, debitamente apostillata presso la Cancelleria di Stato a Bellinzona;
- ogni altra eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta;
- certificato del casellario giudiziale in originale rilasciato dall’Autorità elvetica.
Una volta in possesso di tutta la necessaria documentazione, per avvalersi del tramite del Consolato è necessario fissare un appuntamento con l’Ufficio di stato civile (statocivile.lugano@esteri.it).