I cambiamenti e le modifiche di nome o cognome sono disciplinati dagli artt. 84 e succ. del D.P.R. 396 del 3.11.2000.
Il/la cittadino/a che intenda cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato/a dal Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo dove è registrato l’atto di nascita. L’istanza può essere presentata unicamente da cittadini/e italiani/e.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da solide e significative motivazioni, adeguatamente documentate.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del/la richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita o nel luogo di sua residenza.
Per i/le cittadini/e italiani/e residenti all’estero, l’istanza può essere presentata personalmente oppure avvalendosi del tramite del Consolato.
Svolta l’istruttoria di rito (vedasi Procedura), qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il/la richiedente sarà autorizzato/a, con decreto del Prefetto, a far affiggere un avviso contenente il sunto della domanda – per trenta giorni consecutivi – all’albo pretorio del comune di nascita e/o residenza (e sull’Albo consolare se per tramite del Consolato). Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
Trascorso tale termine senza che sia stata fatta opposizione, il/la richiedente (personalmente o per tramite del Consolato) presenterà alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti l’eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto definitivo di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome, che dovrà essere annotato a margine dell’atto di nascita dal Comune italiano dove l’atto stesso risulta trascritto. Unicamente a conferma dell’avvenuta annotazione da parte del Comune sarà possibile il rilascio dei nuovi documenti d’identità con i dati anagrafici aggiornati.
I/le cittadini/e italiani/e che abbiano cambiato o modificato il nome o il cognome in Svizzera continueranno a comparire nei registri italiani con il nome o il cognome d’origine, fino ad eventuale modifica effettuata anche nell’ordinamento italiano, sempre tramite la stessa procedura.
L’istanza può essere presentata personalmente alla competente Prefettura (v. Portale delle Prefetture) oppure per il tramite del Consolato, ed in quest’ultimo caso sarà necessario produrre la seguente documentazione:
- Istanza di cambiamento/modifica nome o cognome per maggiorenni
- Istanza di cambiamento/modifica nome o cognome per minorenni
Alla quale vanno allegate:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione che confermi le proprie generalità, la cittadinanza italiana, la residenza e lo stato di famiglia, l’inesistenza di carichi pendenti in Italia e la conformità della procedura alle leggi locali;
- dichiarazione di assenso di eventuali cointeressati (es. genitori, consorte, figli maggiorenni, conoscenti), accompagnata dalla fotocopia di un loro documento di identità;
- fotocopia del proprio passaporto o carta identità italiana in corso di validità;
- nel caso in cui la modifica del nome/cognome sia già avvenuta per l’ordinamento svizzero: documentazione originale di cambio del nome e/o cognome effettuato in Svizzera, debitamente apostillata presso la Cancelleria di Stato a Bellinzona;
- ogni altra eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta;
- certificato del casellario giudiziale in formato originale, rilasciato dalla competente Autorità elvetica.
Una volta in possesso di tutta la necessaria documentazione, per avvalersi del tramite del Consolato è necessario trasmetterla (allegati in formato .pdf) tramite e-mail (statocivile.lugano@esteri.it) al fine del vaglio da parte dell’Ufficio di stato civile, che provvederà a proporre un appuntamento per la relativa presentazione.