I/le figli/e di cittadini/e italiani/e, anche se nati/e all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini/e italiani/e: la nascita deve pertanto essere registrata in Italia.
Trascrizione dell’estratto dell’atto di nascita di figli/e nati/e da genitori legati da vincolo matrimoniale
Se almeno uno dei genitori possiede unicamente la cittadinanza italiana:
le Autorità locali trasmettono d’ufficio al Consolato Generale l’atto di nascita (in conformità all’accordo bilaterale del 16 novembre 1966);
Se entrambi i genitori possiedono la doppia cittadinanza (italiana-svizzera):
gli atti di stato civile non sono trasmessi dalle autorità locali. Gli/le interessati/e dovranno pertanto provvedere ad inoltrare per corrispondenza:
– ORIGINALE – le fotocopie NON possono essere accettate – dell’Estratto dell’atto di nascita modello internazionale (CIEC) ;
– fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori;
– fotocopia del permesso di soggiorno svizzero di entrambi i genitori attestante l’attuale indirizzo di residenza (se in possesso di nuovo permesso non attestante l’indirizzo, o per i/le cittadini/e italiani/e in possesso anche della cittadinanza svizzera e per i/le cittadini/e stranieri/e: fotocopia del certificato di domicilio rilasciato da non più di 6 mesi).
In entrambi i casi l’atto sarà poi trasmesso dall’Ufficio consolare al Comune di iscrizione AIRE della madre, se cittadina italiana, del padre nel caso di madre straniera, con richiesta di trascrizione e contestuale iscrizione all’A.I.R.E.. L’originale dell’atto sarà custodito in sede e non potrà essere restituito.
Nomi plurimi: nei casi in cui i genitori decidano di attribuire più di un nome al/la loro figlio/a, nato/a in Svizzera, sull’atto di nascita compariranno tutti i nomi senza la virgola, come previsto dalla normativa vigente in Svizzera. L’atto di nascita del/la minore verrà quindi trascritto presso il Comune italiano con tutti i nomi attribuiti alla nascita.
Trascrizione dell’estratto dell’atto di nascita di figli/e nati/e da genitori non legati da vincolo matrimoniale (riconoscimento)
Nel caso in cui il/la minore sia nato da genitori non uniti in matrimonio, se si sia già provveduto ad effettuare il riconoscimento presso il competente servizio circondariale dello stato civile svizzero affinché la nascita possa essere registrata in Italia occorre siano rispettate le condizioni previste dal nostro Ordinamento.
Sarà pertanto necessario inoltrare per corrispondenza all’ufficio di stato civile:
– ORIGINALE – le fotocopie NON possono essere accettate – dell’Estratto dell’atto di nascita modello internazionale (CIEC);
– ORIGINALE – le fotocopie NON possono essere accettate – del Riconoscimento effettuato in Svizzera (prima o dopo la nascita);
– se il riconoscimento è avvenuto dopo la nascita: ORIGINALE – le fotocopie NON possono essere accettate – della dichiarazione concernente il cognome (da richiedere espressamente al competente servizio circondariale dello stato civile elvetico);
– fotocopia dei documenti d’identità di entrambi i genitori;
– fotocopia del permesso di soggiorno svizzero di entrambi i genitori attestante l’attuale indirizzo di residenza (se in possesso di nuovo permesso non attestante l’indirizzo, o per i/le cittadini/e italiani/e in possesso anche della cittadinanza svizzera e per i/le cittadini/e stranieri/e: fotocopia del certificato di domicilio rilasciato da non più di 6 mesi).
Gli atti saranno trasmessi dall’Ufficio consolare al Comune di iscrizione AIRE della madre, se cittadina italiana, del padre nel caso di madre straniera, con richiesta di trascrizione e contestuale iscrizione all’A.I.R.E.. Gli originali saranno custoditi agli atti della sede e non potranno essere restituiti.
NB: non è mai necessario inoltrare la Dichiarazione concernente l’autorità parentale, in quanto non rilevante al fine della trascrizione degli atti in Italia.