A partire dal 16 novembre 2020, il Consolato Generale d’Italia a Lugano rilascia esclusivamente la carta d’identità elettronica (CIE) in formato tessera plastificata.
La richiesta della carta d’identità elettronica deve essere presentata esclusivamente prenotando un appuntamento tramite il sito PRENOT@MI: https://prenotami.esteri.it. Una guida con istruzioni su come registrarsi ed effettuare una prenotazione è disponibile cliccando qui.
1) Che cos’è la carta d’identità elettronica?
2) A chi può essere rilasciata la carta d’identità elettronica?
3) Come si prende un appuntamento sul portale Prenot@mi?
4) È possibile chiedere l’appuntamento per un’altra persona?
5) È possibile chiedere l’appuntamento per più persone?
6) Qual è la documentazione necessaria da presentare il giorno dell’appuntamento?
8) Quali sono le operazioni che saranno effettuate il giorno dell’appuntamento?
9) Come si riceve la Carta d’identità elettronica?
10) Quanto tempo vale la carta d’identità?
11) È possibile aggiornare l’indirizzo nella carta d’identità?
12) È possibile per le donne sposate inserire il cognome del marito?
1) Che cos’è la carta d’identità elettronica?
La carta d’identità elettronica (CIE) è la nuova carta d’identità in formato tessera; oltre a svolgere le stesse funzioni di quella cartacea, consente di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni italiane.
La carta d’identità è un documento personale di riconoscimento valido per identificarsi e circolare nell’Unione Europea, in alcuni Stati aderenti all’accordo di Schengen (ad es. Islanda, Norvegia e Svizzera) ed in altri Stati con cui sono stati raggiunti accordi bilaterali.
ATTENZIONE:
Prima d’intraprendere un viaggio si raccomanda un’attenta consultazione del sito web www.viaggiaresicuri.it dove sarà possibile reperire, per ogni singolo Stato di destinazione, le informazioni aggiornate sul/i documento/i di viaggio richiesto/i per l’ingresso nel Paese e su eventuali restrizioni e/o requisiti specifici.
2) A chi può essere rilasciata la carta d’identità elettronica?
Il Consolato Generale d’Italia a Lugano rilascia la carta d’identità esclusivamente ai/lle cittadini/e italiani/e regolarmente residenti in Ticino, registrati/e nello schedario consolare ed i cui dati anagrafici siano già presenti nel registro A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Ministero dell’Interno.
Chi non è iscritto all’A.I.R.E. dovrà prima regolarizzare la propria posizione anagrafica tramite il portale FAST IT – Servizi consolari on-line (la procedura è descritta alla pagina Come iscriversi all’A.I.R.E.) ed attendere, prima di poter fare richiesta della CIE, di essere inserito in tale registro da parte del Comune italiano competente (per i cittadini non iscritti all’A.I.R.E., la competenza al rilascio della carta d’identità rimane al Comune italiano di residenza).
Ai fini del rilascio della CIE è indispensabile, per i/le cittadini/e italiani/e nati/e all’estero, che l’atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento.
Nel caso sia cambiato l’indirizzo di residenza (rispetto a quello presente nello schedario consolare), è necessario comunicare la variazione dell’indirizzo tramite il portale FAST IT – Servizi consolari on-line, seguendo la procedura descritta alla pagina Comunicazione cambio di indirizzo nel Canton Ticino.
3) Come si prende un appuntamento sul portale Prenot@mi?
La prenotazione, effettuata esclusivamente attraverso il portale Prenot@mi, è nominativa: i dati anagrafici inseriti devono corrispondere a quelli indicati sul documento d’identità del/la richiedente la carta d’identità elettronica (CIE).
ATTENZIONE: Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, emergessero elementi che impedissero (temporaneamente o meno) il rilascio della CIE, il/la richiedente sarà contattato/a dalla Sede consolare per la cancellazione dell’appuntamento.
4) È possibile chiedere l’appuntamento per un’altra persona?
Sì, è possibile: nella prenotazione si devono inserire i dati della persona che intende ottenere la CIE (il richiedente) ed allegare copia del suo documento d’identità. È necessario inoltre specificare nelle note per chi è l’appuntamento.
5) È possibile chiedere l’appuntamento per più persone?
Sì, è possibile indicando nella prenotazione i dati anagrafici esatti e completi di tutte le persone che intendono ottenere la CIE.
Qualora si desideri l’emissione della CIE per più persone (massimo 4 compreso/a l’interessato/a, 1 CIE = 1 appuntamento) è necessario prenotare un appuntamento per ogni persona richiedente. Alle persone prive di appuntamento non potrà essere permesso l’accesso al servizio.
6) Qual è la documentazione necessaria da presentare il giorno dell’appuntamento?
Il giorno dell’appuntamento il/la richiedente maggiorenne dovrà presentarsi munito/a di:
- fotocopia ed originale della precedente carta d’identità o di altro documento di riconoscimento. Se non si possiede altro documento di riconoscimento, due testimoni che non siano parenti dell’interessato;
- 1 fotografia formato tessera a colori, recente, con inquadratura in primo piano, frontale, sfondo bianco – formato ICAO (la foto è sempre necessaria, anche per i/le minorenni)
- nel caso in cui il/la richiedente non sia più in possesso del precedente documento in seguito a furto o smarrimento, è necessario presentare, al momento dell’appuntamento, la denuncia effettuata presso le competenti autorità;
- il versamento del contributo amministrativo potrà essere effettuato il giorno stesso dell’appuntamento tramite BANCOMAT (esclusivamente V PAY, MAESTRO, POSTFINANCE). L’utilizzo dei contanti sarà limitato ai soli casi di estrema necessità. In alternativa, e con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi precedenti l’appuntamento: tramite e-banking (vedasi coordinate bancarie): in entrambi i casi all’appuntamento è necessario produrre fotocopia dell’avvenuto versamento. L’importo dovuto in valuta locale varia trimestralmente in base all’aggiornamento del cambio euro-franco svizzero ed è indicato nelle Tariffe dei servizi consolari.
SE LA CIE È RICHIESTA PER UN/A MINORE.
PREMESSA: per il rilascio della CIE il nominativo del/la minorenne deve risultare registrato nello schedario consolare ed i suoi dati anagrafici devono essere già presenti nel registro A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Ministero dell’Interno. Inoltre è indispensabile che l’atto di nascita del/la minore risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune italiano di riferimento.
Il giorno dell’appuntamento in Consolato è necessaria la presenza anche del/la minorenne al fine di procedere alla sua identificazione da parte del/la funzionario/a dell’ufficio consolare. I/Le minori devono essere sempre accompagnati/e dai genitori o comunque dal titolare della responsabilità genitoriale, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Qualora il/la minore sia accompagnato/a da un solo genitore, è indispensabile presentare l’ATTO DI ASSENSO al rilascio della CIE da parte dell’altro genitore assente, a prescindere che si tratti di convivente, coniuge, separato o divorziato.
ATTENZIONE: in caso di decesso di uno dei genitori, è necessario presentare l’atto di morte dello stesso.
7) Cos’è l’atto di assenso?
L’atto di assenso è una dichiarazione personale prevista dalla legge italiana che l’altro genitore può sottoscrivere utilizzando l’apposito modulo di assenso. All’atto di assenso va allegata una fotocopia del proprio documento di identità.
Se l’altro genitore assente non è cittadino/a dell’Unione Europea, la sua firma sull’atto di assenso va autenticata: presso il Consolato Generale al momento dell’appuntamento, presso il Comune svizzero di residenza o altro ufficio pubblico, oppure da un notaio.
Se un genitore si rifiuta di firmare l’atto di assenso:
il/la minore può ottenere la carta d’identità esclusivamente tramite la pronuncia del Giudice tutelare territorialmente competente in relazione alla residenza del/i minore/i coinvolto/i. Se questi/e ultimi/e sono residenti in questa circoscrizione consolare, il richiedente dovrà avviare la procedura di richiesta di emissione di un decreto consolare da parte del Console Generale a Lugano. Questo procedimento si avvia con la presentazione di un’istanza scritta dell’interessato/a, indicando i motivi del mancato assenso e le ragioni per cui il rifiuto viene eventualmente ritenuto pretestuoso o ingiustificato. La domanda deve inoltre contenere:
– l’ultimo indirizzo ed i contatti (telefono, e-mail, etc.) del genitore non consenziente, in modo da agevolare l’attività successiva dell’Ufficio Consolare.
Si fa presente che, in fase istruttoria, l’Ufficio potrà richiedere documentazione supplementare a comprova delle dichiarazioni ricevute ed eventualmente informazioni dettagliate circa gli obblighi imposti alla responsabilità genitoriale ed all’affidamento del minore.
Nel caso in cui si verifichi che le ragioni del dissenso dell’altro genitore sono effettivamente ingiustificate, il Console Generale, in qualità di Giudice Tutelare e con apposito Decreto, può autorizzare il rilascio della carta d’identità.
8) Quali sono le operazioni che saranno effettuate il giorno dell’appuntamento?
Il giorno dell’appuntamento, il/la funzionario/a dell’ufficio consolare acquisisce la documentazione indicata ai punti 6) e 7), effettua il riconoscimento e la verifica della foto ed acquisisce le impronte digitali e la firma (salvo per i minori di anni 12).
9) Come si riceve la Carta d’identità elettronica?
La CIE è emessa dal Ministero dell’Interno e prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che la spedisce, a mezzo posta raccomandata, all’indirizzo di residenza (o recapito) dichiarato dal/la richiedente. Salvo casi particolari, la CIE dovrebbe pervenire per posta entro 15 giorni dal giorno dell’appuntamento. Il/la richiedente potrà seguire la raccomandata autonomamente online, attraverso il codice di tracciamento.
In caso di mancata consegna, scaduto il termine di giacenza presso l’ufficio postale, il plico torna al mittente, Poligrafico e Zecca dello Stato, che procederà ad un nuovo invio presso gli uffici consolari. Una volta che l’ufficio carta d’identità riceve la CIE non ritirata provvede ad informare l’interessato che dovrà presentarsi personalmente o incaricare al ritiro del documento un’altra persona munita di delega.
ATTENZIONE: si raccomanda alle donne coniugate di accertarsi che il proprio cognome da nubile appaia sulla buca delle lettere.
10) Quanto tempo vale la carta d’identità?
La validità della carta d’identità varia a seconda dell’età del/la titolare ed è pari a:
- 3 anni per i/le minori di età compresa tra 0 e 3 anni;
- 5 anni per i/le minori di età compresa tra 3 anni ed il raggiungimento della maggiore età (18 anni);
- 10 anni dai 18 anni di età.
11) È possibile aggiornare l’indirizzo nella carta d’identità?
No. La carta d’identità è un documento di identità, e non di residenza o di stato civile. Non è pertanto possibile aggiornare l’indirizzo sulla carta di identità. In caso di modifica dell’indirizzo, l’interessato/o potrà recare con sé copia del certificato di residenza rilasciato dalle competenti autorità svizzere.
12) È possibile per le donne sposate inserire il cognome del marito?
In analogia a quanto avviene sul territorio nazionale, NON è possibile, per le donne sposate, inserire il cognome del marito.
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CONTATTI DELL’UFFICIO CARTE D’IDENTITÀ:
L’Ufficio carte d’identità è contattabile via e-mail all’indirizzo lugano.carte@esteri.it