In seguito all’emanazione del decreto legislativo n. 36 del 28/03/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 il 23 maggio 2025, il riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non è più automatico e può essere effettuato unicamente nei seguenti casi:
- caso 1: se almeno un genitore o un ascendente di secondo grado (nonno/a) possiede o possedeva al momento del decesso esclusivamente la cittadinanza italiana (NB: è onere del richiedente dimostrare che l’interessato/a, ovvero il genitore o gli ascendenti di secondo grado non possiedano altre cittadinanze al di fuori di quella italiana);
- caso 2: se un genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, prima della nascita del figlio (è necessario presentare un certificato di residenza storico emesso dal Comune italiano).
ATTENZIONE: le istruzioni inerenti alla richiesta di trascrizione della nascita presenti su questo sito web fanno esclusivamente riferimento alle nascite verificatisi nella circoscrizione consolare di competenza, ovvero il Canton Ticino: per comprendere come occorre che gli atti di nascita formati in altra circoscrizione consolare debbano essere correttamente formalizzati (legalizzati/tradotti) affinchè possano essere trascritti presso il/i competente/i Comune italiano/i occorre fare riferimento alle istruzioni presenti sul sito web della Rappresentanza diplomatico/consolare italiana competente per il luogo ove la nascita è avvenuta: al fine della corretta individuazione di tale competente sede si potrà utilizzare la funzione Trova il tuo consolato di competenza presente sul Portale Fast It – Servizi consolari on-line.
Trasmissione dell’estratto dell’atto di nascita di figli/e minori nati/e da genitori legati da vincolo matrimoniale
Per effettuare la comunicazione di una nascita il connazionale è tenuto a trasmettere all’ufficio di stato civile:
- modulo di richiesta debitamente compilato e firmato: nel caso in cui entrambi i genitori siano italiani, va compilato un modulo ciascuno;
- se entrambi i genitori possiedono la doppia cittadinanza italiana-svizzera: ORIGINALE – le fotocopie NON possono essere accettate – dell’Estratto dell’atto di nascita del minore modello internazionale (CIEC). ATTENZIONE: solo se almeno uno dei due genitori è esclusivamente italiano (e non anche svizzero), è sufficiente la fotocopia dell’atto, in quanto le Autorità locali trasmettono d’ufficio al Consolato Generale l’ORIGINALE dell’atto di nascita, in conformità all’accordo bilaterale del 16 novembre 1966;
- fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori;
- fotocopia del permesso di soggiorno svizzero di entrambi i genitori (se non in possesso della cittadinanza svizzera);
- fotocopia di una debita attestazione di residenza dei genitori (es.: certificato di domicilio, dichiarazione di economia domestica, utenza domestica/telefonica…);
- solo per il caso 1 – se ad essere esclusivamente italiano è un ascendente di secondo grado (nonno/a):
- copia del suo documento d’identità;
- se vive in Svizzera -> permesso di soggiorno;
- se vive in Italia -> certificato storico di residenza;
- solo per il caso 2:
- certificato storico di residenza emesso dal Comune italiano;
- solo per i cittadini non iure sanguinis -> documento che attesti la data di acquisto della cittadinanza italiana (es. decreto di cittadinanza, annotazione su atto di nascita …).
Nell’ambito dell’accertamento del possesso della cittadinanza italiana, la sede consolare si riserva il diritto di richiedere integrazione documentale (ad es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza, attestazioni di non iscrizione alle liste elettorali di un altro Paese, permessi di soggiorno…).
Nel caso in cui sia necessario l’invio dell’atto di nascita in formato originale, in base a quanto indicato sopra, è necessario l’invio di tutti i documenti per posta. Altrimenti, è possibile inviare tutti i documenti in formato .PDF in un’unica email a statocivile.lugano@esteri.it. Gli originali degli atti dovranno essere custoditi in sede e non potranno essere restituiti.
Nel caso in cui l’accertamento di cittadinanza abbia esito positivo l’atto sarà trasmesso dall’Ufficio consolare al Comune di iscrizione AIRE della madre, se cittadina italiana, altrimenti a quello del padre, con richiesta di trascrizione e contestuale iscrizione all’A.I.R.E.. Nel caso in cui l’accertamento di cittadinanza abbia esito negativo sarà inviato un preavviso di diniego ed un eventuale rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990.
Nomi plurimi: nei casi in cui i genitori decidano di attribuire più di un nome al/la loro figlio/a, nato/a in Svizzera, sull’atto di nascita compariranno tutti i nomi senza la virgola, come previsto dalla normativa vigente in Svizzera. L’atto di nascita del/la minore verrà quindi trascritto presso il Comune italiano con tutti i nomi attribuiti alla nascita.
Trasmissione dell’estratto dell’atto di nascita di figli/e minori nati/e da genitori non legati da vincolo matrimoniale (riconoscimento)
Nel caso in cui il/la minore sia nato da genitori non uniti in matrimonio, se si sia già provveduto ad effettuare il riconoscimento presso il competente servizio circondariale dello stato civile del Canton Ticino affinché la nascita possa essere registrata in Italia occorre siano rispettate le condizioni previste dal nostro Ordinamento.
Per effettuare la comunicazione di una nascita il connazionale è tenuto a trasmettere all’ufficio di stato civile:
- modulo di richiesta debitamente compilato e firmato: nel caso in cui entrambi i genitori siano italiani, va compilato un modulo ciascuno;
- ORIGINALE – le fotocopie NON possono essere accettate – dell’Estratto dell’atto di nascita modello internazionale (CIEC);
- ORIGINALE – le fotocopie NON possono essere accettate – del Riconoscimento effettuato in Svizzera (prima o dopo la nascita);
- se il riconoscimento è avvenuto dopo la nascita: ORIGINALE – le fotocopie NON possono essere accettate – della dichiarazione concernente il cognome (da richiedere espressamente al competente servizio circondariale dello stato civile del Canton Ticino);
- fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori;
- fotocopia del permesso di soggiorno svizzero di entrambi i genitori (se non in possesso della cittadinanza svizzera);
- fotocopia del certificato di domicilio dei genitori oppure dichiarazione di economia domestica rilasciato/a da non più di 6 mesi;
- solo per il caso 1 – se ad essere esclusivamente italiano è un ascendente di secondo grado (nonno/a):
- copia del suo documento d’identità;
- se vive in Svizzera -> permesso di soggiorno;
- se vive in Italia -> certificato storico di residenza;
- solo per il caso 2:
- certificato storico di residenza emesso dal Comune italiano;
- solo per i cittadini non iure sanguinis -> documento che attesti la data di acquisto della cittadinanza italiana (es. decreto di cittadinanza, annotazione su atto di nascita …).
Nell’ambito dell’accertamento del possesso della cittadinanza italiana, la sede consolare si riserva il diritto di richiedere integrazione documentale (ad es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza, attestazioni di non iscrizione alle liste elettorali di un altro Paese, permessi di soggiorno…).
Nel caso in cui sia necessario l’invio dell’atto di nascita in formato originale, in base a quanto indicato sopra, è necessario l’invio di tutti i documenti per posta. Altrimenti, è possibile inviare tutti i documenti in formato .PDF in un’unica email a statocivile.lugano@esteri.it. Gli originali degli atti dovranno essere custoditi in sede e non potranno essere restituiti.
Nel caso in cui l’accertamento di cittadinanza abbia esito positivo l’atto sarà trasmesso dall’Ufficio consolare al Comune di iscrizione AIRE della madre, se cittadina italiana, altrimenti a quello del padre, con richiesta di trascrizione e contestuale iscrizione all’A.I.R.E.. Nel caso in cui l’accertamento di cittadinanza abbia esito negativo sarà inviato un preavviso di diniego ed un eventuale rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990.
Nomi plurimi: nei casi in cui i genitori decidano di attribuire più di un nome al/la loro figlio/a, nato/a in Svizzera, sull’atto di nascita compariranno tutti i nomi senza la virgola, come previsto dalla normativa vigente in Svizzera. L’atto di nascita del/la minore verrà quindi trascritto presso il Comune italiano con tutti i nomi attribuiti alla nascita.
NB: non è mai necessario inoltrare la Dichiarazione concernente l’autorità parentale, in quanto non rilevante al fine della trascrizione degli atti in Italia.