I cittadini italiani che abbiano cambiato o modificato il nome o il cognome in Svizzera continueranno a comparire nei registri italiani con il nome o il cognome d'origine, fino ad eventuale modifica effettuata anche nell'ordinamento italiano.
I cambiamenti e le modifiche di nome o cognome sono disciplinate dal D.P.R. 396 del 3.11.2000 e dal D.P.R. 54 del 13.03.2012.
Procedura
Per ottenere il riconoscimento nell'ordinamento italiano dei cambiamenti e delle modifiche di nome o cognome disposti in Svizzera mediante procedura amministrativa, è necessario inoltrare (o tramite il Consolato Generale) al Prefetto competente in Italia (in base al Comune di iscrizione in AIRE del richiedente) istanza motivata di cambiamento o modifica del proprio nome o cognome:
- Istanza di cambiamento/modifica nome o cognome per maggiorenni
- Istanza di cambiamento/modifica nome o cognome per minorenni
Per avvalersi del tramite del Consolato è necessario fissare un appuntamento con l'Ufficio di stato civile (statocivile.lugano@esteri.it ).
Alla domanda vanno allegate:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (clicca qui) che confermi le proprie generalità, la cittadinanza italiana, la residenza e lo stato di famiglia, l’inesistenza di carichi pendenti in Italia e la conformità della procedura alle leggi locali.
- Dichiarazione di assenso (clicca qui) di eventuali cointeressati (es. genitori, consorte, figli maggiorenni, conoscenti), accompagnata dalla fotocopia di un loro documento di identità;
- Copia del proprio passaporto o carta identità italiana in corso di validità;
- Documentazione originale di cambio del nome e/o cognome effettuato in Svizzera, debitamente apostillata presso la Cancelleria di Stato a Bellinzona (Piazza del Governo n.6 - 6500 Bellinzona tel. 091 814 41 11)
- Ogni altra eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta.
- Qualora si sia in possesso di altra cittadinanza oltre a quella italiana, certificato del casellario giudiziale in originale rilasciato dall'Autorità straniera del Paese di cui si è cittadini.
Il richiedente riceverà dal Prefetto, per il tramite del Consolato, il decreto di autorizzazione all’affissione del cambio o modifica di nome o cognome. Se la domanda è stata inoltrata direttamente dall'interessato presso la Prefettura, il Consolato provvederà comunque alla notificata all'interessato/a.
In seguito, il Consolato Generale procede all'affissione del decreto per trenta giorni sull'Albo Consolare per consentire eventuali opposizioni, previste dalla normativa (art.84 e succ. D.P.R. 396 del 2000).
Al termine dell'affissione, questo Consolato Generale, restituisce al Prefetto un esemplare del predetto decreto con una relazione attestante l’avvenuta affissione.
L'interessato riceverà dunque, o direttamente dalla Prefettura o per il tramite del Consolato, il decreto definitivo di autorizzazione del cambio o della modifica del nome o del cognome, che dovrà essere annotato a margine dell'atto di nascita dal Comune italiano dove l'atto stesso risulta trascritto.
La notifica del provvedimento potrà essere inoltrata al Comune italiano o d'ufficio o su richiesta dell'interessato per il tramite del Consolato. A conferma dell'avvenuta annotazione da parte del Comune sarà possibile il rilascio dei nuovi documenti d'identità con i dati anagrafici aggiornati.