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Trasferimento di iscrizione A.I.R.E. presso altro Comune italiano

Il/la cittadino/a residente all’estero ed iscritto/a all’A.I.R.E. di un Comune italiano può trasferire la sua iscrizione all’A.I.R.E. di in un altro comune solo nei seguenti casi:

ha membri del proprio nucleo familiare (con lui/lei residenti all’estero) iscritti all’A.I.R.E. di quel comune;
ha membri del proprio nucleo familiare iscritti all’Anagrafe della Popolazione residente nel comune italiano in cui si richiede il trasferimento.

Non sono ammesse altre motivazioni (ad esempio in seguito all’acquisto di un immobile in Italia in un Comune diverso da quello di iscrizione).

IMPORTANTE:

Ai sensi del D.L. n. 69 del 13.5.1988, il nucleo familiare è quello composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Il trasferimento di iscrizione A.I.R.E. è pertanto previsto esclusivamente in due casi:

nel comune di iscrizione A.I.R.E. o di residenza in Italia (APR) del coniuge o figli minorenni (ai sensi dell’art. 2 comma 1 capoverso b della legge 27.10.1988 e Circolare MIACEL n. 5 del 16.04.1993);
nel comune di nascita (ai sensi dell’art. 6 della legge 16 gennaio 1992 n. 15).

La richiesta (modulo per maggiorennimodulo per minorenni) può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica: anagrafe.lugano@esteri.it.

Tutte le pratiche relative all’AIRE sono GRATUITE.