Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Le Scuole italiane all’Estero

Le scuole italiane nel mondo sono un’importante realtà di confronto multiculturale, un punto di riferimento non solo per i lavoratori italiani all’estero e gli emigrati di ritorno, ma anche per coloro che cercano un’istruzione di qualità impostata sul modello italiano.
Attualmente vi sono all’estero oltre un centinaio di scuole italiane, nonché sezioni italiane presso scuole straniere – bilingui o a carattere internazionale – e presso scuole europee.

La gestione delle scuole italiane all’estero, sia statali che non statali, è esercitata dal Ministero degli Affari Esteri tramite gli agenti diplomatici e consolari, come stabilito dai commi 625 e ss. del D.Lgs. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione.
Per ulteriori informazioni si rimanda dunque ai link del Ministero degli Affari Esteri posti a lato.

Si rimanda, per approfondimenti, alla pagine:

 

Scuole non statali

La Legge n. 27 del 2006 ha ricondotto tutte le scuole non statali a due sole tipologie: scuole paritarie e non paritarie.
A partire dall’anno scolastico 2012-13, il sistema delle scuole italiane all’estero non statali, alla luce dell’approvazione del decreto in oggetto, appare cosi’ composto:

Le istituzioni scolastiche, non appartenenti alle tipologie sopraindicate e alle scuole statali, non fanno parte della rete delle scuole italiane.

 

Scuole italiane non paritarie (D.I. MAE-MIUR n.4461 del 06/09/2012): Istruzioni applicative e modulistica per l’inserimento nell’Elenco delMinistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Per quanto riguarda le modalita’ per l’inserimento nell’elenco del MAECI da parte delle scuole italiane non paritarie, si rimanda al documento allegato

Caratteri distintivi delle scuole paritarie e di quelle non paritarie
Solo le scuole paritarie – che rientrano assieme alle scuole statali nel sistema nazionale d’istruzione ed erogano un servizio pubblico – possono rilasciare titoli di studio con valore legale e attestati intermedi e finali con valore di certificazione legale. Tuttavia, la regolare frequenza di una scuola non paritaria costituisce comunque assolvimento dell’obbligo d’istruzione ai sensi della Legge 296/06 e del D.M. 139/07.

Requisiti per l’iscrizione negli elenchi MAECI delle scuole italiane non paritarie
Le scuole che intendono richiedere l’iscrizione negli elenchi MAECI devono utilizzare il

dichiarando e documentando di possedere le seguenti condizioni di funzionamento:

  • un progetto educativo e la relativa offerta formativa conformi ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento e correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne che per la scuola dell’infanzia), che – per quanto concerne il II grado d’istruzione – risultano delineati dai Decreti Interministeriali n. 4269/2010, n. 4270/2010 e n. 4460/2012, reperibili al link: http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeallestero/normativa.html ;
  • la disponibilita’ di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
  • l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attivita’ educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola e l’impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
  • alunni frequentanti, in eta’ non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Va infine ricordato a tutti i gestori delle scuole paritarie che e’ motivo di ritiro della parita’ l’ammissione agli esami di idoneita’ di alunni provenienti da scuole non paritarie dipendenti dallo stesso ente gestore o da scuole non paritarie gestite da soggetti con i quali si abbia comunanza di interessi (l. 27/06 art. 1 bis co. 3). La violazione di questa norma puo’ comportare inoltre responsabilita’ civili e penali del gestore e del coordinatore didattico nonche’ la nullita’ degli esami e dei titoli rilasciati.