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Cittadinanza Jure Sanguinis: modifiche alla normativa e nuove linee guida.

Il 28 marzo 2025 il Consiglio dei Ministri ha adottato il “pacchetto cittadinanza”, insieme di misure legislative proposte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per riformare la disciplina in materia di cittadinanza.

Si invita a prendere visione del comunicato stampa pubblicato sul sito della Farnesina

NUOVE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 36.

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, entrato in vigore il 29 marzo 2025, ha modificato i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Nelle more della conversione in legge del predetto decreto-legge, si illustrano le seguenti disposizioni operative.

  • Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis pervenute entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 (incluso) presso questo Consolato Generale, e per le quali è stata regolarmente pagata la percezione, saranno esaminate e valutate ai sensi della normativa in vigore prima dell’adozione del summenzionato decreto-legge.
  • Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis pervenute a partire dal 28 marzo 2025 (incluso) saranno esaminate e valutate ai sensi delle variazioni disposte con il summenzionato decreto-legge.
  • Non cambia il regime normativo e si applicano quindi i criteri seguiti in precedenza alle seguenti categorie di persone:
      • nati nel territorio italiano, anche in possesso di altra cittadinanza;
      • nati dovunque, se non possiedono altra cittadinanza.
  • I nati all’estero in qualsiasi data (anche prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36)se possiedono un’altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana in modo automatico solo se:
    • uno dei genitori (anche adottivi) è nato in Italia;
    • un genitore o adottante cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio (residenza che dovrà essere provata mediate un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente);
    • uno dei nonni italiani (anche adottivi) è nato in Italia.

Le nuove regole si applicano a tutti i modi automatici di acquisto della cittadinanza previsti dalle norme italiane succedutesi nel tempo, ad esempio: cittadinanza iure sanguinis (figli di genitore cittadino), per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, per adozione, per matrimonio di donna straniera con marito italiano prima del 27 aprile 1983 (articolo 10, secondo comma, della legge n. 555/1912), iuris communicatione (figli minori di genitore che acquista o riacquista la cittadinanza: ad esempio, articolo 12 della legge n. 555/1912 e articolo 14 della legge n. 91/1992).

Pertanto anche la trascrizione degli atti di nascita seguirà il disposto del decreto-legge n. 36.

Questo Consolato Generale procederà ad esaminare tutte le domande già depositate secondo i criteri sopra esposti.

Dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 36 verranno comunicate eventuali modifiche apportate al testo del predetto decreto-legge.