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CITTADINANZA ITALIANA: NOVITÀ D.L.4 OTTOBRE 2018, N. 113 CONVERTITO IN LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N. 132

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha introdotto alcune novita’ in materia di cittadinanza.

Requisiti linguistici:

la legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l’art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91

Art. 9.1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91
“Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”.

Detta disposizione prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:
– Un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario; ovvero
– Una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualita’):
– L’Universita’ per stranieri di Siena
– L’Universita’ per stranieri di Perugia
– L’Universita’ Roma Tre
La Societa’ Dante Alighieri
Sono considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con gli Istituti italiani di cultura.

Importo del contributo dovuto al Ministero dell’Interno per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione:
è confermato in € 250,00, ai sensi dell’art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Detto importo deve essere corrisposto per tutte le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018.

Termine del procedimento per le istanze di naturalizzazioni:
è stato elevato a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Termine del procedimento per il riconoscimento iure sanguinis:
L’art. 14 co. 2 del d.l. n.113 citato e’ stato soppresso in fase di conversione in legge, pertanto il termine e’ da intendersi confermato in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948.