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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO (COM.IT.ES) – PRESENTAZIONE LISTE

Comites-1

Il 4 dicembre 2026 avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es).

Ai sensi dell’art. 14 del DPR 395/2003, le liste possono essere presentate all’Ufficio elettorale nelle ore d’ufficio dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione.

La raccolta delle firme, la sottoscrizione delle liste e le relative autentiche possono avvenire sin da ora.

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Com.It.Es. composti da 12 membri, o 22 per i Com.It.Es. composti da 18 membri. (DPR 395/2003, art 14, co 2).

Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

 

Documentazione

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, firmate e autenticate;
  2. i certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione. Tali certificati sono rilasciati dall’ufficio consolare su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio stesso, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (DPR 395/2003, art 14, co 8);
  3. la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;
  4. le sottoscrizioni prescritte dalla legge con le relative autentiche. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la certificazione elettorale di cui al punto b).

Si ricorda che ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all’ufficio elettorale, nelle ore d’ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.

 

Sottoscrizione e autentiche delle firme

Ai sensi della normativa vigente (Art.13, comma 1, Legge 286/2003), i sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Com.It.Es.. I sottoscrittori non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della sottoscrizione.

L’art. 15, comma 3, della L. 286/2003 stabilisce che le liste di candidati sono sottoscritte da un numero di elettori:

  • non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani residenti fino a 50.000;
  • non inferiore a 200 per quelle composte da un numero superiore a 50.000.

Nella circoscrizione di Lugano, le liste devono essere sottoscritte da almeno 200 elettori.

Per ogni sottoscrittore va indicato:

  • cognome;
  • nome;
  • luogo e la data di nascita.

Ai sensi della legislazione in vigore, le firme possono essere autenticate solo dagli Uffici consolari di I categoria, con esclusione quindi dei Consoli Onorari. L’autentica è sempre gratuita (art. 34 del DPR 395/2003).

Al fine di agevolare la sottoscrizione delle liste e le relative autentiche, gli interessati potranno recarsi presso il Consolato Generale d’Italia (Via F. Pelli 16, Lugano) nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì dalle ore 13:00 alle 15:30 e venerdì dalle 12:00 alle 14:30. Nel caso di gruppi molto numerosi, si prega di voler previamente contattare lugano.elettorale@esteri.it per organizzare lo scaglionato afflusso dei richiedenti presso il Consolato.

Al momento della firma, il sottoscrittore dovrà essere identificato tramite un documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità), purché munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati.


Requisiti

Ai sensi del DPR 395/2003 art 16, la candidatura non è ammessa:

  • quando il candidato è minorenne;
  • quando la candidatura è presentata per più liste;
  • quando il candidato non è residente nella circoscrizione consolare;
  • quando manca la dichiarazione di accettazione della candidatura.

Ai sensi del DPR 395/2003, art 6, sono eleggibili i cittadini italiani:

  • residenti nella circoscrizione consolare;
  • candidati in una (e in una sola) delle liste presentate (e in una sola circoscrizione);
  • iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001;
  • in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative, ovvero i requisiti previsti dall’articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.lgs. 267/2000, ovvero aver compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione

Non sono eleggibili:

  • i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto;
  • coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
  • gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;
  • gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici;
  • coloro che sono indicati negli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.lgs. 267/2000;
  • coloro per cui ricorrono le condizioni previste dagli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.lgs. 235/2012;
  • coloro che sono stati già componenti del medesimo Comitato per due mandati consecutivi.

Si prega di prendere visione dell’Informativa sulla protezione dei dati personali dei sottoscrittori delle liste dei candidati per il rinnovo dei COMITES del 2026.

 

Presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo dei COMITES (2026)

Informativa sulla protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, si fornisce di seguito la prescritta informativa sulla protezione dei dati personali dei sottoscrittori delle liste dei candidati per il rinnovo dei COMITES del 2026.

  1. a) Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il quale opera per il tramite del Consolato Generale d’Italia a Lugano (elettorale@esteri.it)
  2. b) Per quesiti o reclami in materia di privatezza, i sottoscrittori possono rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del MAECI: Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA; tel. + 39 06 36911 (centralino), peo: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it.
  3. c) I dati personali inseriti nella dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo dei COMITES 2021 saranno trattati solo per la validazione delle predette liste.
  4. d) Le basi giuridiche del trattamento sono il T.U. n. 361 del 1957 e successive modificazioni e la Legge n. 286 del 23 ottobre 2003 ed il relativo regolamento di attuazione (Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 2003, n. 395), nonché il consenso dei sottoscrittori. L’eventuale indisponibilità a fornire i dati richiesti comporta l’esclusione degli interessati dall’elenco dei sottoscrittori della lista considerata.
  5. e) Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale da personale appositamente autorizzato dell’Ufficio consolare.
  6. f) I dati dei sottoscrittori saranno comunicati al Comitato Elettorale Circoscrizionale ai fini dell’ammissione delle liste di candidati, ai sensi dell’art. 16 della L. 286/2003 e degli artt. 14, comma 5, 15 e 16 del DPR 395/2003.
  7. g) I dati dei sottoscrittori saranno conservati fino alla conclusione del procedimento elettorale. I sottoscrittori possono chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sul loro inserimento nella lista dei sottoscrittori, essi possono altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi casi, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta all’Ufficio consolare competente, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.
  8. h) Se ritengono che i propri diritti in materia di privatezza siano stati violati, i sottoscrittori possono presentare reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non siano soddisfatti/e della risposta, possono rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. +39 06 696771 (centralino), peo: protocollo@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.