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MODIFICHE IN MATERIA DI CITTADINANZA (DL 113/2018 E LEGGE DI CONVERSIONE N. 132/2018)

Pubblichiamo di seguito le precisazioni fornite dal Ministero dell’Interno in materia di cittadinanza a seguito dell’entrata in vigore della Legge di conversione N. 132/2018 del Decreto-Legge 113/2018.

NATURALIZZAZIONI:

  • Termine procedimentale – Al riguardo, il Ministero dell’Interno ha ribadito che il termine di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, è elevato a quarantotto mesi dalla data di presentazione dell’istanza. Tale termine si applica ai procedimenti in corso, cioe’ non ancora definiti al 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto n. 113 citato), sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso non risulti ancora spirato.
  • Importo del contributo – Il novellato art. 9-bis della legge 91/92, sempre a decorrere dal 5 ottobre 2018, ha modificato l’importo del contributo cui sono soggette le istanze e le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, introdotto dall’art. 1 della Legge n. 94/2009, elevandolo da euro 200 (duecento) a euro 250 (duecentocinquanta). Pertanto, per le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018 incluso, non in regola con il versamento, dovra’ essere richiesta l’integrazione di euro 50 (cinquanta). Tutte le domande inoltrate prima di tale data – seppur “accettate con riserva” – ricadono nella normativa previgente.
  • Requisiti linguistici – Il Ministero dell’Interno ha qui confermato quanto già indicato a tutta la rete consolare lo scorso 4 gennaio in ordine alla previsione, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge, del possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale requisito trova applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2018 e quindi per le istanze presentate a partire da tale data. Non è, invece, richiesto per i procedimenti avviati precedentemente e già in corso. A livello operativo, le istanze presentate a partire dal 4 dicembre prive delle prescritte attestazioni o autocertificazioni saranno rifiutate o dichiarate inammissibili, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art.10 bis della Legge n. 241/1990.
  • Abrogazione del silenzio-assenso – Il d.l. 113 ha abrogato la disposizione dell’art. 8 comma 2 della Legge n. 91/1992, che precludeva il rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio una volta decorso il biennio dalla presentazione della domanda. Pertanto non e’ piu’ configurabile il silenzio-assenso da parte dell’Amministrazione sulla istanza del cittadino straniero coniugato con cittadino italiano allo scadere del termine, mentre è fatto salvo il potere di diniego del nostro status civitatis, da parte del competente Dicastero, anche dopo lo spirare del limite temporale.

RICONOSCIMENTI IURE SANGUINIS:

  • Nessuna modifica risulta introdotta rispetto alla durata dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.