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SCUOLE ITALIANE NON PARITARIE AI SENSI DEL D.I. MAE-MIUR n.4461 del 06/09/2012 – ISTRUZIONI APPLICATIVE E MODULISTICA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si pubblicano di seguito le modalita’ per l’inserimento nell’elenco del MAECI da parte delle scuole italiane non paritarie, si rimanda al documento allegato

Istruzioni applicative – all. 1.

CARATTERI DISTINTIVI DELLE SCUOLE PARITARIE E DI QUELLE NON PARITARIE
Solo le scuole paritarie – che rientrano assieme alle scuole statali nel sistema nazionale d’istruzione ed erogano un servizio pubblico – possono rilasciare titoli di studio con valore legale e attestati intermedi e finali con valore di certificazione legale. Tuttavia, la regolare frequenza di una scuola non paritaria costituisce comunque assolvimento dell’obbligo d’istruzione ai sensi della Legge 296/06 e del D.M. 139/07.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI MAECI DELLE SCUOLE ITALIANE NON PARITARIE
Le scuole che intendono richiedere l’iscrizione negli elenchi MAECI devono utilizzare il

Modulo di domanda – all.2

dichiarando e documentando di possedere le seguenti condizioni di funzionamento:

• un progetto educativo e la relativa offerta formativa conformi ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento e correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne che per la scuola dell’infanzia), che – per quanto concerne il II grado d’istruzione – risultano delineati dai Decreti Interministeriali n. 4269/2010, n. 4270/2010 e n. 4460/2012, reperibili al link: http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeallestero/normativa.html ;

• la disponibilita’ di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

• l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attivita’ educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola e l’impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;

• alunni frequentanti, in eta’ non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Va infine ricordato a tutti i gestori delle scuole paritarie che e’ motivo di ritiro della parita’ l’ammissione agli esami di idoneita’ di alunni provenienti da scuole non paritarie dipendenti dallo stesso ente gestore o da scuole non paritarie gestite da soggetti con i quali si abbia comunanza di interessi (l. 27/06 art. 1 bis co. 3). La violazione di questa norma puo’ comportare inoltre responsabilita’ civili e penali del gestore e del coordinatore didattico nonche’ la nullita’ degli esami e dei titoli rilasciati.