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Elezioni Politiche

 

Elezioni Politiche

I cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi.
In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori.
La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 (per l’elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d’età, e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.

Per favorire l’aggiornamento dei dati, la Legge 459 dispone l’obbligo, per gli elettori, di comunicare all’Ufficio consolare i propri dati aggiornati.

I candidati inseriti nelle liste elettorali presentate in ciascuna ripartizione geografica devono essere residenti ed elettori di tale ripartizione.

Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero viene espresso per corrispondenza.

Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l’Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso; le liste dei candidati; un foglio esplicativo sulle modalità del voto; il testo della Legge 459/2001. L’elettore deve spedire le schede votate all’Ufficio consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni. L’Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.

Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.

Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.
Anche lo svolgimento della campagna elettorale verrà regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui sopra, non precluderà l’esercizio del voto per corrispondenza.

All'estero i plichi contenenti le schede votate dovranno pervenire alla competente Autorità consolare entro le ore 16:00 del giovedì precedente le Elezioni in Italia.


Opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia

I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza. La Legge 459 prevede infatti che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto.

L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni.

La dichiarazione di opzione è un’apposita dichiarazione su carta libera che riporta: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica ordinaria o certificata, oppure fatta pervenire a mano al Consolato anche tramite persona diversa all’interessato. Il "modulo di opzione" è anche scaricabile dalla pagina "Modulistica" di questo sito.

N.B. Gli elettori residenti all'estero che non avranno fatto pervenire la comunicazione di opzione entro i termini sopra indicati non potranno votare in Italia. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPR 2 aprile 2003, n. 104, è onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia optato per l’esercizio del voto in Italia.

Per i cittadini italiani residenti nei Paesi con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese sopra citate, nonché per quelli residenti in Paesi la cui situazione politico-sociale non garantisca, anche temporaneamente, il rispetto delle condizioni oggetto di tali intese il voto in Italia resta l'unica modalità per poter esercitare il diritto di voto. In questi ultimi casi e per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia. A tal fine, l’elettore dovrà presentare apposita istanza al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Elettori temporaneamente all'estero (MINIMO TRE MESI)

A partire dal 2016 gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).

Tali elettori, che intendono partecipare al voto all'estero, dovranno far pervenire la dichiarazione di opzione (scaricabile alla pagina Modulistica) direttamente al Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il decimo giorno successivo all'indizione delle Elezioni (la legge stabilisce in modo univoco e inequivoco che l'elettore deve manifestarsi DIRETTAMENTE con il Comune di appartenenza; gli uffici consolari NON possono per legge accettare tali istanze, o farsene tramite).
La dichiarazione di opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

La dichiarazione di opzione (scaricabile alla pagina Modulistica) , redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

 


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