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Passaporto biometrico

Caratteristiche del passaporto biometrico ed informazioni

Prima di intraprendere un viaggio

Esempi di foto idonee per il passaporto

Validità del passaporto

Passaporto individuale per i minori

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. N. 196/2003)

 

PASSAPORTO BIOMETRICO (Istruzioni per la richiesta)

Il passaporto biometrico è un documento di viaggio e di riconoscimento valido in tutti i Paesi il cui Governo è riconosciuto dal Governo italiano le cui caratteristiche di sicurezza risultano conformi alla normativa europea.

All’interno del passaporto biometrico v’è integrato un microchip, ove sono contenuti in formato digitale:

1. l’immagine del volto (visibile sullo stesso passaporto) (*)

2. le impronte digitali (non visibili sul passaporto) (*)

Non è più previsto il rinnovo del passaporto: alla data di scadenza occorre richiedere l’emissione di un nuovo documento.

– Qualora necessario si potrà richiedere l’emissione del nuovo documento anche prima della data di scadenza.

– Dal 24 Giugno 2014 è stato introdotto un contributo amministrativo di € 73,50 per il rilascio del passaporto ordinario, oltre al costo del libretto (pari a d euro 42,50). Contestualmente è stata abolita la tassa di rilascio e quella annuale (cosiddetto “Bollo”) del passaporto ordinario (quindi il contributo di € 73,50 è valido fino alla scadenza del documento). Ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero tale modifica è entrata in vigore l’8 luglio 2014.

Prima di intraprendere un viaggio:

il possesso del passaporto è requisito essenziale per l’ingresso nella maggior parte dei Paesi extraeuropei.  Prima d’intraprendere un viaggio si raccomanda un’attenta consultazione del sito web www.viaggiaresicuri.it dove sarà possibile reperire, per ogni singolo Stato di destinazione, le informazioni aggiornate sul/i documento/i di viaggio richiesto/i per l’ingresso nel Paese e su eventuali restrizioni e/o requisiti specifici.

AVVERTENZE

A partire dal 14 giugno 2023, con l’entrata in vigore del DL 13 giugno 2023, n. 69, non è più necessario l’assenso dell’altro genitore di figli minori per il rilascio del proprio passaporto. Diventa invece necessario attestare l’assenza di inibitorie al rilascio del documento mediante una dichiarazione da rendere sotto la propria responsabilità a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Si prega dunque di utilizzare la modulistica aggiornata.
Inoltre, il novellato articolo 3-bis della Legge 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero il genitore di figli minorenni possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Se un genitore si rifiuta di firmare l’atto di assenso al rilascio dei documenti per i minori:

il/la richiedente può ottenere il passaporto esclusivamente tramite la pronuncia del Giudice tutelare territorialmente competente in relazione alla residenza del/i minore/i coinvolto/i. Se questi/e ultimi/e sono residenti in questa circoscrizione consolare, il richiedente dovrà avviare la procedura di richiesta di emissione di un decreto consolare da parte del Console Generale a Lugano. Questo procedimento si avvia con la presentazione di un’istanza scritta dell’interessato/a, indicando i motivi del mancato assenso e le ragioni per cui il rifiuto viene eventualmente ritenuto pretestuoso o ingiustificato. La domanda deve inoltre contenere:

– l’ultimo indirizzo ed i contatti (telefono, e-mail, etc.) del genitore non consenziente, in modo da agevolare l’attività successiva dell’Ufficio Consolare.

Si fa presente che, in fase istruttoria, l’Ufficio potrà richiedere documentazione supplementare a comprova delle dichiarazioni ricevute ed eventualmente informazioni dettagliate circa gli obblighi imposti alla responsabilità genitoriale ed all’affidamento del minore.

Validità del passaporto:

• 10 anni per i maggiorenni

• 3 anni per i minori fino a tre anni di età

• 5 anni per i minori da tre fino a diciotto anni di età

Passaporto individuale per i minori

Dal 25 novembre 2009 non è più possibile iscrivere i minori sul passaporto del genitore o del tutore o altra persona delegata ad accompagnarli. Dalla stessa data tutti i passaporti rilasciati a minori di 14 anni devono contenere l’indicazione dei nomi dei genitori (o tutore o altra persona delegata ad accompagnarli).

ATTENZIONE! Per i neonati è necessario verificare con l’Ufficio di Stato Civile del Consolato che l’atto di nascita sia pervenuto e debitamente registrato. Se il/la minore è nato/a fuori matrimonio, i genitori dovranno contattare l’Ufficio di Stato Civile del Consolato per effettuare l’assenso al riconoscimento (vedasi Registrazione della nascita del neonato).

Modulo di richiesta: DOMANDA DI RILASCIO PER MINORE e ISTRUZIONI

Richiesta per minori di anni 12

Richiesta per minori dai 12 ai 17 anni

 

Richiesta del documento

Urgenza

Dichiarazione di accompagno per minori di anni 14

Modifica della residenza sul passaporto

 

(*) INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. N. 196/2003)

In relazione all’ acquisizione e alla verifica delle impronte digitali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ai fini del rilascio del passaporto, informiamo di quanto segue:

• il trattamento dei dati relativo all’ acquisizione e verifica delle impronte digitali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato;

• il titolare del trattamento dei dati è il Ministero degli Affari Esteri, con sede in piazzale della Farnesina 1, I- 00194 Roma;

• responsabile del trattamento dei dati è il Ministero dell’Interno, presso cui è istituita la relativa banca dati. Il trattamento è effettuato esclusivamente da personale appositamente incaricato;
• Il trattamento oggetto della presente informativa è previsto dalla normativa europea e, iI1 particolare, dai Regolamenti (CE) n. 2252/2004 e n. 44412009 nonché dal DM 303/014 del 23 giugno 2009, ai fini di garanzia contro la contraffazione del passaporto;

• i dati suddetti, nel rispetto della citata normativa, sono raccolti esclusivamente per le finalità come sopra descritte;

• non verrà richiesto il conferimento di altri dati di tipo biometrico oltre la foto e l’impronta digitale del dito indice (o, se non disponibile, di altro dito medio, anulare o pollice) di entrambe le mani;

• le impronte digitali verranno inserite nel microchip, non saranno diffuse né saranno conservate in banche dati di alcun tipo;

• si rammenta, infine che sarà sempre possibile esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003).