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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Come iscriversi all’A.I.R.E

Variazione e aggiornamento dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.: procedura di comunicazione cambio di indirizzo nel Canton Ticino

Trasferimento in altro cantone o altro Stato

Trasferimento di iscrizione A.I.R.E. presso altro Comune italiano

Rimpatrio

Informazioni generali

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.)

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Sanzioni per mancata iscrizione all’A.I.R.E.:

Si segnala che con la nuova Legge di Bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213, e quindi a partire dal 01/01/2024, sono state introdotte importanti modifiche riguardo le iscrizioni anagrafiche.

In particolare, l’art. 1 comma 242 introduce sanzioni per chi, spostando anche solo di fatto la propria residenza all’estero, non ottempera all’iscrizione all’AIRE e introduce sanzioni dai 200 euro fino ad un massimo di 1.000 euro a persona per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE (massimo di 5 anni).

Le sanzioni amministrative non possono essere retroattive. Pertanto non si potrà essere sanzionati per il periodo precedente al 1° gennaio 2024.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
    i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

All’apposito modulo di richiesta (modulo “Dichiarazione sostitutiva – modulo d’iscrizione all’AIRE” generato automaticamente dal Portale Fast It – Servizi consolari on-line) va allegata la documentazione che attesti l’effettiva residenza in questa circoscrizione consolare (permesso di soggiorno rilasciato dall’Ufficio Regionale degli Stranieri, per i/le soli/e cittadini/e italo-svizzeri/e: certificato di domicilio attestante la data di arrivo, la provenienza e la composizione del nucleo familiare). Alla richiesta va altresì allegata una copia del documento d’identità del/la richiedente.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 25 marzo 2019 n. 22, l’iscrizione all’AIRE decorre dalla data di presentazione della domanda al Consolato, purché completa.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.

L’interessato/a deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che l’utente comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Attenzione! Il “Certificato d’iscrizione A.I.R.E.” può essere emesso unicamente dal Comune italiano d’iscrizione A.I.R.E. Occorre pertanto inviarne richiesta a tale Comune.

GUIDA PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO (diritti e doveri – edizione 2012)